Tv, meno diritti d’autore sul web: Mina perde la causa contro Fastweb
Mina ha perso la causa intentata a Fastweb a proposito del riconoscimento dei diritti d’autore su trasmissioni storiche. La vicenda merita di essere raccontata perché apre uno spiraglio interessante sul profilo di quella che sarà la tv on demand sul web e sui diritti-doveri degli autori e protagonisti. Mina, la nostra gloria nazionale fa causa
Mina ha perso la causa intentata a Fastweb a proposito del riconoscimento dei diritti d’autore su trasmissioni storiche. La vicenda merita di essere raccontata perché apre uno spiraglio interessante sul profilo di quella che sarà la tv on demand sul web e sui diritti-doveri degli autori e protagonisti.
Mina, la nostra gloria nazionale fa causa a Fastweb a proposito di una serie di trasmissioni storiche come “Studio Uno”, “Milleluci”, “Teatro 10” e “Sabato sera” che sono fruibili on demand attraverso il portale Fastweb: il colosso della comunicazione, grazie a un accordo con la Rai, ha in archivio e disponibili su richiesta le puntate dei suoi vecchi show.
Ebbene, Mina decide di fare causa poiché sostiene che da parte di Fastweb ci sia stato un indebito arricchimento e dunque richiede i danni in quanto sarebbero stati violati i suoi diritti d’autore. Secondo il Tribunale di Milano le cose non starebbero proprio così e nella sentenza depositata lo scorso 14 aprile viene spiegato che non sono stati violati i diritti d’autore della signora Anna Maria Mazzini in arte Mina.
Mina aveva avviato un’azione legale, poiché ha considerato la tv on demand una piattaforma di sfruttamento economico diversa e slegata dalla televisione tradizionale. Piattaforma che tra l’altro non aveva mai autorizzato poiché, come è detto nelle motivazioni al ricorso:
tale forma di sfruttamento era addirittura impensabile alla data in cui gli spettacoli sono stati realizzati e trasmessi (fine anni ’60, inizio anni ’70).
Tra l’altro Mina fa notare che la tv on demand su internet somiglia alla fruizione di trasmissioni su DVD dove è possibile avere un fermo immagine, avanzare o tornare indietro.
Il Tribunale di Milano però non ha accolto il ricorso e i giudici hanno spiegato nella sentenza che anche la tv on demand su internet fa parte delle modalità di fruizione di una trasmissione televisiva. Infatti, secondo l’art.80 della Legge sul diritto d’autore la prestazione artistica è disciplinata in maniera tale che sia di accesso al pubblico nel luogo e nel momento scelti. Secondo i giudici è chiaro che il legislatore è stato lungimirante nel prevedere una diffusione, pari a quella di internet, che tenga conto per la sua fruizione della scelta dei tempi e del luogo da parte del pubblico.
Diversa è la situazione se si procede al download per effettuare una copia digitale della prestazione artistica, ma qui entriamo in un altro ambito. Ha commentato Antonio Donvito legale Fastweb:
Una pronuncia, la prima nella materia televisiva, che ha riconosciuto il pieno diritto della fruizione attraverso internet dei programmi televisivi.
[Via | Il Sole24ore]