L’episodio risale allo scorso 23 ottobre 2020, alla puntata del Grande Fratello Vip 5 che ha visto Mario Balotelli ospite del reality show condotto da Alfonso Signorini, andato in onda su Canale 5, in questa stagione televisiva, per quasi 6 mesi.
Balotelli entrò nella casa di Cinecittà per incontrare il fratello naturale Enock Barwuah, uno dei concorrenti della quinta edizione. Durante l’incontro, il calciatore bresciano, attualmente in forza al Monza, si rivolse alla sua ex fiamma Dayane Mello con una battuta un po’ troppo “hot” che destò non poche polemiche sui social.
Il conduttore Alfonso Signorini, tardivamente, pretese le scuse da parte del calciatore, dichiarando, qualche giorno dopo, di non aver sentito la battuta durante la diretta.
Il Codacons, come si legge nel comunicato pubblicato oggi sul sito ufficiale, aveva presentato “formale esposto all’Agcom, chiedendo una sanzione verso la rete e il calciatore”.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha deciso di archiviare il caso, non procedendo, quindi, con nessuna sanzione ai danni di Mediaset.
Di seguito, trovate le motivazioni, sempre contenute nel comunicato sopraccitato:
L’articolo 34, comma 2 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, impone che le trasmissioni delle emittenti televisive non contengano programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; le affermazioni sono pronunciate in diretta da Balotelli alle ore 24:36 (pertanto tra le ore 23,00 e le ore 7,00), nel corso della puntata del “Grande Fratello Vip” del 23 ottobre 2020, e non sono state mandate in onda in nessuna delle puntate successive monitorate.
Per gli elementi sopra specificati, le puntate del programma esaminato non appaiono idonee a configurare una violazione dell’articolo 34, comma 2 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;
– non è altresì configurabile violazione dell’articolo 34, comma 1 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, in quanto i fatti monitorati non sono assimilabili a contenuto gravemente nocivo per un pubblico di minori cui si riferisce la citata disposizione.