Diritti tv Serie A 2015-18, Mediaset controdiffida Sky. Lega Calcio rinvia decisione
Intanto la Lega Calcio ha rinviato la decisione a mercoledì prossimo.
“Inutile far finta di non capire: assegnare a un unico operatore pay le 248 partite delle otto squadre di Serie A che da sole rappresentano oltre l’86% dei telespettatori tifosi italiani è esattamente quello che la Legge, le autorità regolamentari e la stessa Lega Calcio Serie A hanno sempre voluto impedire a difesa dei consumatori e della concorrenza”.
Inizia così il comunicato stampa inviato da Mediaset, in risposta alla dura presa di posizione di Sky Italia sulla ormai nota vicenda che riguarda l’assegnazione dei diritti tv del triennio 2015-18 della Serie A di calcio (entro giovedì la decisione della Lega Calcio, oggi, dopo tre ore di discussione, è arrivato il prevedibile rinvio a mercoledì). Nella nota si legge:
Non a caso, il bando d’asta per l’assegnazione dei diritti 2015-2018 è stato formulato nel modo più chiaro possibile. L’offerta per le partite delle otto squadre con il maggior seguito è stata opportunamente “duplicata”: un pacchetto al satellite (definito “A”) e un pacchetto identico al digitale terrestre (definito “B”).
La domanda quindi è elementare: perché esiste il pacchetto “B”? Perché se lo assicuri chi ha già conquistato il pacchetto “A”? Esattamente il contrario, perché devono essere operatori diversi a competere sui due pacchetti. Questo è evidente nel bando formulato seguendo alla lettera sia la Legge Melandri che regola la materia sia le raccomandazioni dell’Autorità Antitrust relative alle Linee Guida allegate al bando per la sua esatta interpretazione.
Il bando, tuttavia, non si limita a garantire equilibrio tra diverse piattaforme e operatori in concorrenza. Introduce anche un pacchetto in esclusiva assoluta: è il pacchetto definito “D” che mette in palio le rimanenti 132 partite di Serie A su cui tutti gli operatori possono competere liberamente.
Mediaset assicura di aver sempre rispettato “scrupolosamente le regole e mai ha espresso la richiesta congiunta dei pacchetti A e B”. Ed ancora l’attacco a Sky (non citata esplicitamente, ma solo con perifrasi):
A confondere le carte e a impedire che oggi la Lega Serie A potesse assegnare i diritti con serenità è stata la scelta dell’operatore satellitare di offrire non solo per il satellite ma di puntare irregolarmente anche sul pacchetto “B” riservato al digitale terrestre. Infatti sul digitale terrestre il monopolista satellitare ha un vincolo istituzionale chiarissimo: chi opera in regime di monopolio pay sul satellite e detiene circa il 78% del mercato complessivo della pay tv italiana non può rafforzare ulteriormente la propria posizione dominante.
Lo ha riaffermato recentemente Agcom nel regolamento di gara per l’assegnazione di nuove frequenze digitali terrestri che ha permesso la partecipazione all’operatore satellitare per un multiplex solo a condizione che per tre anni non lo utilizzasse per offerte a pagamento.
Non si capisce quindi perché un’attività espressamente vietata dallo Stato dovrebbe diventare improvvisamente lecita. Un’esclusiva sul contenuto pay più pregiato in assoluto annullerebbe ogni concorrenza dalla pay tv italiana a danno del calcio e soprattutto dei consumatori che non avrebbero più alcuna possibilità di scelta né editoriale né di prezzo.
È evidente che se, grazie a campagne di disinformazione e a intimidazioni dei Club italiani a suon di diffide, un operatore di pay tv dovesse riuscire a stravolgere le regole e ottenere il monopolio delle squadre più allettanti, nessun altro concorrente potrebbe continuare a esercitare l’attività pay in Italia.
Non è finita. Mediaset, che ha ribadito la propria posizione anche in un servizio trasmesso stasera dal TG5 (l’immagine in apertura di post si riferisce a questo) per dar conto della diffida inviata da Sky Italia alla Lega Calcio, ha controdiffidato la pay tv di Murdoch e la stessa Lega in caso di assegnazione congiunta dei pacchetti A e B.. Ecco il contenuto ufficiale del documento formale (grassetti nostri):
PREMESSO
che SKY Italia s.r.l. (di seguito, per brevità, anche “SKY”) risulta in data odierna, secondo quanto si è appreso da notizie di stampa, aver notificato un atto di intimazione e diffida alla Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito, per brevità, anche: “Lega”) ed alle squadre di calcio di serie A;
che con tale atto, SKY intima di non adottare, quali criteri di valutazione delle offerte: il divieto di assegnare i pacchetti A e B allo stesso soggetto, l’ammissibilità di offerte condizionate e non autonome, il divieto di accettare offerte inferiori al prezzo minimo fissato nell’invito ad offrire;
che la predetta diffida si fonda su deduzioni prive di qualsiasi fondamento;
CONSIDERATO
che le offerte presentate da RTI sono assolutamente legittime e conformi all’invito ad offrire pubblicato dalla Lega ed alle precedenti Linee Guida approvate dall’AGCM e dell’AGCOM, che non precludono in alcun modo offerte condizionate;
che si ignorano i contenuti precisi delle offerte presentate da SKY e da FOX, non potendosi far riferimento certo alle indiscrezioni emerse sulla stampa, ma è sicuro che le stesse debbano essere conformi non solo all’invito ad offrire ma anche alle norme imperative vigenti in materia;
che infatti, contrariamente a quanto asserisce strumentalmente la diffidante, certamente la Lega è obbligata a procedere in conformità alle normative vigenti: anche perché ogni assegnazione di pacchetti e ogni contratto sarebbero, altrimenti, nulli per contrasto con dette normative;
che SKY è l’operatore dominante sul mercato della televisione a pagamento e fa parte dello stesso “gruppo” di FOX, quindi se le offerte di tali soggetti fossero effettivamente quelle anticipate dalla stampa e vi fosse aggiudicazione a dette offerenti dei pacchetti A e B, ciò comporterebbe -e in modo plateale- la violazione di diverse norme vincolanti ed imperative, tra le quali: l’art. 102 TFUE, che tassativamente vieta l’abuso di posizione dominante, in cui pacificamente rientra, quale fattispecie tipica e particolarmente grave di abuso, il rafforzamento/estensione di posizione dominante già esistente; l’art. 43 TUSMAR, e la delibera AGCom 646/06/CONS, che tassativamente vieta la costituzione e rafforzamento di posizioni dominanti nei singoli mercati rilevanti del Sistema Integrato delle Comunicazioni; l’art. 9 della c.d. Legge Melandri: il tutto facendo strame della c.d. no single buyer rule, che – per espressa previsione dell’art. 9, comma 4, di detta Legge – è da interpretarsi alla luce dei “divieti in materia di formazione di posizioni dominanti”;
che questo è confermato proprio da quanto si pretende di dimenticare nella diffida notificata da SKY, nella quale si auspica una non compromissione della concorrenza senza considerare che proprio tale società è in posizione di assoluta dominanza: vi sarebbe, quindi, palese lesione della concorrenza a valle, per usare un’espressione della diffida, proprio ove mai si consentisse ad un unico operatore, sia pur strumentalmente presentatosi attraverso due vesti distinte (SKY e FOX: notoriamente facenti capo allo stesso centro di imputazione), di accaparrarsi le partite delle gare disputate dalle squadre con maggior bacino di tifosi e telespettatori sia sulla piattaforma digitale terrestre, sia su quella satellitare;
che oltretutto l’invito ad offrire considera un prezzo minimo individuato “secondo ragionevolezza ed equità” (così l’invito ad offrire) dalla Lega, che non si comprende perché mai dovrebbe esser derogato per favorire l’operatore dominante, come si deve sottolineare ad ulteriore conferma dell’infondatezza della diffida di SKY: che finge di ignorare che la Lega può procedere all’assegnazione secondo il criterio dell’offerta più alta “purché superiore al prezzo minimo” (come dispone il punto 4.5.2 dell’invito a offrire)
RITENUTO
che la diffida di SKY, peraltro a quanto sembra accompagnata da lettere inviate ai presidenti delle squadre di calcio, è un evidente tentativo di “condizionare” indebitamente le scelte della Lega e delle squadre stesse, a conferma di una condotta diretta ad abusare della posizione dominante che la società diffidante detiene nel mercato pay tv italiano, in danno della concorrente RTI S.p.A. che ha presentato valide e competitive offerte;
che la conferma di questo si rinviene non solo nella manifesta infondatezza di quanto posto a base della diffida, ma anche nella finale prospettazione di una “sospensione” dei pagamenti che non si comprende su che base ventilata;
che tale tentativo va respinto con fermezza, tenuto presente che quanto SKY pretende di “imporre” con la sua diffida, essendo in palese contrasto con le sopra citate norme imperative, oltre che con l’invito ad offrire pubblicato dalla Lega ed alle precedenti Linee Guida approvate dall’AGCM e dell’AGCOM, comporterebbe sia l’evidente nullità dei contratti e atti posti in essere con essa diffidante, se venissero assegnati alla stessa o alla sua consociata il pacchetto A e il pacchetto B, sia la responsabilità risarcitoria di SKY e del soggetto che, per avventura, dovesse accettarne l’intimazione e seguirne le illegittime pretese.
Tutto ciò premesso, Reti Televisive Italiane -RTI- S.p.A., come sopra rappresentata e difesa, impregiudicata ogni azione a tutela dei propri diritti
CONTRODIFFIDA
SKY Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante prò tempore, intimandole di cessare la sua interferenza illegittima, astenendosi da ulteriori attività o iniziative dirette a condizionare la selezione in corso da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A e delle squadre associate;
INVITA
per quanto occorrer possa e doverosamente, la Lega Nazionale Professionisti Serie A e le squadre di calcio associate a non tener conto della strumentale diffida intimata da SKY, procedendo alla serena ed obiettiva valutazione delle offerte ricevute in applicazione delle norme imperative vigenti.
La presente controdiffida è comunicata via PEC anche alle squadre di calcio destinatarie della diffida di SKY.
Roma – Milano, 23 giugno 2014
Aw. Fabio Lepri
Aw. Gian Michele