Corte di Cassazione: “Basta parolacce e risse tra politici in Tv”
Questa evidentemente è l’estate delle crociate contro le parolacce in Tv. Dopo le promesse di Alessio Gorla, Consigliere amministrazione Rai ecco arrivare la sentenza della Corte di Cassazione che spiega: E’ una “consuetudine amara” quella delle aggressioni e ritorsioni politiche”, in particolare quando sfociano in ‘risse’ televisive.La Cassazione annulla così la sentenza della Corte d’Appello
Questa evidentemente è l’estate delle crociate contro le parolacce in Tv. Dopo le promesse di Alessio Gorla, Consigliere amministrazione Rai ecco arrivare la sentenza della Corte di Cassazione che spiega:
E’ una “consuetudine amara” quella delle aggressioni e ritorsioni politiche”, in particolare quando sfociano in ‘risse’ televisive.
La Cassazione annulla così la sentenza della Corte d’Appello di Roma che vedeva assolto Vittorio Sgarbi dal reato di diffamazione a seguito di una querela presentata da Antonio di Pietro. La denuncia fu presentata appunto da Di Pietro contro Sgarbi per “reiterate contumelie” pronunciate durante sei puntate di Sgarbi Quotidiani andate in onda nell’estate del 1994. Pertanto Di Pietro aveva chiesto a RTI la società di produzione della trasmissione e a Sgarbi , 50milioni di lire, diventate poi 25mila euro di risarcimento. Il Tribunale di Roma, al primo grado di giudizio aveva riconosciuto il sussistere del reato di diffamazione e richiesto il risarcimento; in secondo grado, invece, la Corte d’Appello di Roma, nel 2005 rilevava che né il risarcimento né il reato sussistevano essendo Sgarbi un parlamentare e dunque non passibile di querela poiché protetto dall’immunità come d’altronde riconosciuto dall’articolo 68 della Costituzione.
Di Pietro però non molla e porta il caso fino alla Cassazione sostenendo che un parlamentare non è esente comunque da responsabilità . Dunque la terza sezione civile ha ribaltato il secondo grado di giudizio sottolineando che:
La verifica della lesione del diritto, o la sua esclusione devono avere un diverso accertamento e una diversa motivazione, se si vuole porre fine ad una consuetudine amara di aggressioni e ritorsioni politiche, nel rispetto di quella tolleranza e civiltà giuridica” che non possono prescindere dai ”valori giuridici ed etici”.
Secondo i giudici:
L’illiceità del fatto deriva dalla lesione del diritto inviolabile della dignità della persona, che trova la sua fonte etica e giuridica nell’articolo 2 e nello stesso articolo 3 della Costituzione, ed ora anche nell’articolo 1 della Carta di Nizza, come valore giuridico europeo, che appartiene alla tradizione costituzionale comune agli stati membri ed appare principio comune di diritto. Alla luce di ciò a verifica della lesione del diritto o la sua esclusione se si vuole porre fine ad una consuetudine amara di aggressioni e ritorsioni politiche deve avvenire nel rispetto di quella tolleranza e civiltà giuridica che le nostre tradizioni comuni devono evidenziare come regole di una comunità coesa da un fascio di valori giuridici ed etici non rinunciabili.
E nel giudizio, come espresso, sono incluse anche le trasmissioni televisive.