Annozero e Che tempo che fa – l’AgCom apre un’istruttoria
Non si placano i venti di guerra in Rai, dopo le bordate di Marco Travaglio nella puntata del 10 maggio di Che tempo che fa. Il consiglio d’amministrazione Rai e la magistratura (cui si è rivolto Schifani querelando il giornalista) avranno di che lavorare, e ora anche l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni ha deciso
Non si placano i venti di guerra in Rai, dopo le bordate di Marco Travaglio nella puntata del 10 maggio di Che tempo che fa. Il consiglio d’amministrazione Rai e la magistratura (cui si è rivolto Schifani querelando il giornalista) avranno di che lavorare, e ora anche l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni ha deciso di aprire un’istruttoria contro il pubblico servizio televisivo proprio a causa delle dichiarazioni di Travaglio.
Ma già che ci sono, all’AgCom hanno deciso di occuparsi di nuovo anche dell’ormai famigerata puntata del primo maggio di Annozero. Anche qui c’era Travaglio, ma non fu lui la pietra dello scandalo – lo ricordiamo per chi avesse la memoria corta -, bensì il monologo di Beppe Grillo al V2-Day del 25 aprile e le sue invettive contro Napolitano e Veronesi.
La contestazione:
presunta violazione dell’articolo 4 (diritti fondamentali della persona) e dell’articolo 48 (compiti del servizio pubblico) del Testo unico della radiotelevisione
La Rai ha 30 giorni di tempo per presentare le controdeduzioni alla relazione dell’AgCom, che si può leggere integralmente dopo il salto.
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Nota 14 maggio 2008
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha deciso oggi, a maggioranza, di aprire un’istruttoria nei confronti della RAI per le trasmissioni “Anno Zero” del 1° maggio e “Che tempo che fa” del 10 maggio, contestando alla Concessionaria pubblica la presunta violazione dell’articolo 4 (diritti fondamentali della persona) [1] e dell’articolo 48 (compiti del serviziopubblico)[2] del Testo unico della radiotelevisione.
I procedimenti così aperti si svolgeranno nel rispetto delle garanzie procedurali previsti dalla legge e dai regolamenti dell’Autorità.
[1] Decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 – Testo unico della radiotelevisione: “Art. 4 (Principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti)
1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce: a) l’accesso dell’utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un’ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni; b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale o incitamenti all’odio comunque motivato o che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità o che, anche in relazione all’orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l’adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo; c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l’ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione, con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti;d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate, che rispettino la responsabilità e l’autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino all’acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalle leggi vigenti in relazione alla natura dell’attività dello sponsor o all’oggetto della trasmissione; e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l’interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume; f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati e garantendo l’adeguata copertura del territorio nazionale o locale; la presente disposizione non si applica per la diffusione via satellite; g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in un’apposita lista approvata con deliberazione dell’Autorità, in quanto aventi particolare rilevanza per la società.
2. È favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l’adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria.
3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia.”
[2] Decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 – Testo unico della radiotelevisione: “Art. 48 (Verifica dell’adempimento dei compiti)
1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, è affidato all’Autorità il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui al presente testo unico, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.
2. L’Autorità, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d’ufficio o su impulso del Ministero per il contratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica l’apertura dell’istruttoria al rappresentante legale della società concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell’istruttoria, nonché di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa.
3. L’Autorità può in ogni fase dell’istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell’istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria.
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
5. I funzionari dell’Autorità nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio.
6. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall’ordinamento vigente.
7. Se, a seguito dell’istruttoria, l’Autorità ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla società concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione, l’Autorità dispone, inoltre, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali l’impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del 3 per cento del fatturato come individuato al medesimo comma 7, fissando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa fino a novanta giorni.
9. L’Autorità dà conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.