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Agon Channel, Francesco Becchetti: il tribunale invita a sospendere il procedimento penale e l’estradizione in Albania

Francesco Becchetti, il Tribunale ICSID della Banca Mondiale invita a sospendere il procedimento penale e l’estradizione in Albania.

pubblicato 7 Marzo 2016 aggiornato 2 Settembre 2020 03:46

L’Icsid, il tribunale arbitrale internazionale che opera nel campo della risoluzione delle controversie tra investitori internazionali, ha invitato l’Albania a sospendere il procedimento penale a carico di Francesco Becchetti, editore di Agon Channel. La decisione è stata adottata all’unanimità lo scorso giovedì 3 marzo. Il collegio arbitrale – si legge in una nota inviata dai legali dell’imprenditore – ha inoltre raccomandato la sospensione della procedura di estradizione richiesta dall’Albania al Regno Unito al fine di eseguire il mandato di arresto spiccato nel giugno 2015 nei confronti dello stesso Becchetti e di Mauro De Renzis, amministratore di Agon (ICSID Case No ARB/15/28, Hydro Srl, Costruzioni Srl, Francesco Becchetti, Mauro de Renzis, Stefania Grigolon and Liliana Condomitti v Albania).

Nel giugno 2015, la Procura di Tirana aveva spiccato un mandato di arresto contro Becchetti e De Renzis, accusandoli di evasione fiscale, falso in documentazione, appropriazione indebita e riciclaggio e richiedendo la loro estradizione dal Regno Unito. Una corte di Londra, poi, aveva ordinato gli arresti domiciliari per l’imprenditore che entro il 7 dicembre doveva essere estradato in Albania. Le autorità albanesi avevano anche posto sotto sequestro i conti correnti ed i beni delle società facenti capo all’imprenditore, causando ingenti danni al gruppo di Becchetti e la chiusura del centro di produzione televisivo internazionale e del nuovo canale albanese, Agon Channel. Il canale, poi, ha ripreso a trasmettere all’inizio del 2016 ma sotto il gruppo Canale Italia (e comunque solo con televendite).

Infine il Tribunale ICSID ha invitato le parti a raggiungere un accordo in merito alla preservazione dei beni delle società coinvolte per tutta la durata del procedimento arbitrale, riservandosi in difetto di adottare nuove misure cautelari su istanza delle parti attrici. Il collegio ha richiesto la sospensione, evidenziando chiaramente che ogni misura cautelare incidente sulla prosecuzione di indagini penali può essere ordinata “solo quando è assolutamente necessario” ed ha confermato che nella fattispecie “ne ricorrono le circostanze”.